Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica, al fine di favorire la promozione e la tutela dei diritti umani, economici, sociali e sindacali delle lavoratrici e dei lavoratori e il principio dell'integrità ambientale, come indicati nelle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia e nei relativi strumenti di attuazione, anche attraverso l'adozione di specifiche iniziative di crescita della responsabilità sociale ed economica dei produttori e dei consumatori:

          a) riconosce le attività del Council of Economical Priorities Accreditation Agency (CEPAA) e degli organismi accreditati presso lo stesso CEPAA;

          b) incentiva l'applicazione della certificazione Social Accountability 8000 (SA 8000), norma internazionale elaborata dalla Social Accountability International in conformità ai princìpi sottoscritti dalla convenzione dell'International Labour Organization (ILO), nonché della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1948, e della Dichiarazione dei diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 20 novembre 1959;

          c) promuove e svolge, anche di intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, le azioni indicate dalla presente legge.